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Si comunica che la legge 9 gennaio 1989, n, 13, stabilisce disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.
Hanno diritto ai contributi, con le procedure determinate dagli artt. 10 e 11 della presente legge:
a) I portatori con handicap funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, ovvero quelli relativi alla deambulazione e alla mobilità;
b) coloro i quali abbiano a carico le citate persone ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917;
c) i condomini ove risiedano le suddette categorie di beneficiari.
Gli interessati possono presentare istanza al Comune utilizzando gli appositi modelli già predisposti e rivolgendosi all'Ufficio Servizi alla Persona.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è stabilito al 1° Marzo 2006.